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Danno da perdita parentale e danno ... danno non patrimoniale Danno da perdita parentale e danno alla salute psichica: due voci autonome di risarcimento

  Pubblicato il 24 Ott 2015  12:51
La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con sentenza del 08/05/2015, n. 9320 ha affermato un importante principio relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale a favore dei familiari della vittima da sinistro stradale, sostenendo che "in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione sebbene facenti capo al medesimo soggetto".

Sulla scorta di tale assunto la Suprema Corte è giunta a sostenere la distinta risarcibilità del danno da perdita parentale da un lato e del danno alla salute psichica dei prossimi congiunti dall'altro: illegittima era quindi l'unitaria liquidazione delle due voci di danno operata in sede di appello.

Tale tesi è stata sostenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- Il risarcimento del danno deve avere riguardo alla "perdita subita" dal danneggiato ex art. 1223 c.c. A tale proposito il Giudice deve: 1) Individuare l'interesse protetto che si assume violato 2)Accertare la perdita, patrimoniale o non che ne è derivata 3) quantificare il valore perduto.
Nel caso di specie l'illecito aveva leso l'interesse dei congiunti alla conservazione del vincolo affettivo e da tale lesione erano derivate due diverse "perdite": la perdita della serenità derivante dal vincolo famigliare (danno da perdita parentale) da un lato e la perdita della salute dall'altro. Essendo salute e serenità familiare due beni oggettivamente distinti il pregiudizio ad essi arrecato doveva essere liquidato separatamente.

- La Corte di Appello, procedendo ad una liquidazione unitaria delle due voci di danno, aveva inoltre frainteso la nozione di "unitarietà del danno non patrimoniale", così come elaborata da Sez. Un. 26972/08. Infatti condizione necessaria affinché si possa procedere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale è che la perdita abbia inciso su beni/interessi omogenei, e ciò perché la nozione di "unitarietà" della liquidazione del danno non patrimoniale vuol dire che "lo stesso danno non può essere liquidato due volte solo perché lo si chiami con nomi diversi; ma non vuol di certo dire che quando l'illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre".

Concludendo, sulla scorta di quanto esposto dalla Suprema Corte possiamo quindi sostenere che i presupposti per il risarcimento del danno sono due e cioè: la lesione di un interesse della vittima, e la conseguente perdita ex art. 1223 c.c. intesa come diminuzione di un valore di un bene o di un interesse. Pertanto se la citata perdita incide su beni, anche non patrimoniali, diversi (quali il vincolo parentale e la salute psicofisica), il giudice sarà chiamato a liquidare separatamente i distinti pregiudizi, non potendo ricorrere ad una liquidazione unitaria degli stessi. Tale operazione non contrasterà quindi con il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, avendo questo l'esclusiva funzione di evitare duplicazioni risarcitorie, assenti in caso di lesione a beni oggettivamente differenti.